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Immagine del redattoreDiego Di Nicola

Superbonus e aggiornamento misure agevolate

Aggiornamento: 20 mar

MISURE AGEVOLATIVE - Fonte Ipsoa -

Proroga bonus edilizi Superbonus

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;

- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominialie per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);

- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;

- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


chiavi in mano

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.

In particolare:

- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;

- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);

- si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;

- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;

- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Un occasione imperdibile, per necessità ma soprattutto per la possibilità di vivere meglio, sostenibile, in sicurezza e con mitigazione dei costi energetici.

Enea dice che il parco immobiliare è responsabile del 40% dell’inquinamento atmosferico

Istat riporta che il parco immobiliare è stato costruito tra il 1945 e il 1980 senza particolari accorgimenti per mitigare i consumi.


Gli obiettivi del Consiglio Europeo per il 2030 sono:


- 32,5% dei consumi primari di energia

- 40% delle emissioni di gas serra (rispetto ai limiti del 1990)

+ 32% dei consumi coperto da fonti rinnovabili


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