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Come è noto, per accedere alle detrazioni fiscali una delle condizioni principali è legata a come viene effettuato il pagamento dei lavori e delle prestazioni professionali legate alle consulenze.
La regola fondamentale impone che il pagamento sia effettuato tramite BONIFICO bancario o postale eseguito in filiale o tramite i portali WEB dei vari istituti.
Senza entrare in dettagli tecnici troppo complessi ecco un riepilogo delle cose che devono essere fatte.
Il Bonifico deve riportare:
· Il numero e la data della fattura
· La causale del versamento; bisogna scegliere il tipo di detrazione a cui si fa riferimento, quindi i casi sono:
- Per ECOBONUS 110% = Risparmio energetico Legge 296/2006 e succ. mod. e integraz. (cd. Ecobonus)
- Per RISTRUTTURAZIONI 50% = Lavori di ristrutturazione Edilizia, Art 16-bis del T.U.I.R. (DPR 917/1986)
- Per BONUS MOBILI – Spese per l’arredo relativi ad immobili già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Per SISMA – Interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,lettera i), (DPR 917/1986), sui edifici ubicati nelle zone sismiche
· Beneficiario della detrazione con riportato il nominativo, codice fiscale e partita IVA.
Una cosa importante da sottolineare è che nel caso ci siano degli errori sui “bonifici parlanti” l’Agenzia delle Entrate concede la possibilità di rimediare.
La procedura è un po’ complicata ma è comunque fattibile, bisogna farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio dall’Impresa, dove la stessa, riporta i dati del bonifico errato.
L’Agenzia delle Entrate ha normato questa procedura con la circolare n.43/2016, diseguito un estratto del testo:
“Se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello dedicato o non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare n. 43/2016)”
Sono ammessi anche dei Bollettini pre-compilati che possono avere alcuni Istituti di Credito o le Poste, questi sono facilmente reperibili per chi si reca presso le filiali ad effettuare i pagamenti.
Autore Stefano Andrigo, Ceo InOut srl, partner casabonus.net
Un suggerimento facile che vi possiamo dare, è di affrancare immediatamente alla copia della fattura, la ricevuta del bonifico effettuato.
In questo modo saremo sicuri di archiviare il tutto in modo corretto.
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